Guida base per proprietario. Sicurezza e lavori in casa. Quali sono le responsabilità del Committente per la sicurezza nei cantieri di ristrutturazione o manutenzione In evidenza

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✅ Il ruolo del committente per la sicurezza del suo cantiere

Le responsabilità del Committente riguardo alla sicurezza nei cantieri di ristrutturazione, secondo il Decreto Legislativo n. 81/2008, costituiscono un argomento di rilevanza nel contesto lavorativo da diversi anni.

I cantieri edili, in particolare, sono soggetti a rischi significativi, essendo ambienti tra i più pericolosi per operai e artigiani. Pertanto, è cruciale garantire la sicurezza di tutti i lavoratori, evitando di sottovalutare il potenziale rischio associato ai cantieri di ristrutturazione rispetto a quelli di nuova costruzione.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008, noto anche come "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (TUSL), è il quadro normativo di riferimento per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Esso si suddivide in due parti principali:

1. Sicurezza generica sui luoghi di lavoro.
2. Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Il cantiere temporaneo o mobile, come definito dall'art. 89, include tutti i luoghi dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile.

Anche se non esiste una sezione specifica dedicata alla sicurezza nei cantieri di ristrutturazione, l'allegato X del decreto elenca i lavori edili o di ingegneria civile che rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile. Di conseguenza, i lavori di ristrutturazione di una casa sono inclusi, configurando un cantiere soggetto alle disposizioni per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Il committente, nel contesto dei cantieri temporanei, è il fulcro della sicurezza, come sancito dal TUSL. I suoi compiti, definiti nell'articolo 90, si estendono attraverso le varie fasi di una ristrutturazione:

1. Progettazione della ristrutturazione.
2. Selezione dell'impresa appaltatrice.
3. Presentazione delle pratiche edilizie.
4. Esecuzione dei lavori.

Durante la progettazione, il committente deve assicurarsi che siano rispettate le misure generali di tutela e, se necessario, nominare un coordinatore della sicurezza. Quest'ultimo redige il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo dell’opera.

Nella fase di selezione dell'impresa appaltatrice, il committente deve verificare i requisiti tecnico-professionali dell'impresa.

Prima dell'inizio dei lavori, il committente deve presentare una notifica preliminare all'Asl ( a Torino viene inoltrata tramite il portale Mude) e all'ispettorato del lavoro, oltre a consegnare documenti all'amministrazione comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori, il committente deve assicurarsi che il coordinatore della sicurezza svolga correttamente il suo ruolo.

Il mancato adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del committente può comportare sanzioni, come previsto dall'articolo 157 del TUSL. Tali sanzioni includono arresto e ammende pecuniarie significative.

Infine, il committente può delegare i compiti legati alla sicurezza nominando un responsabile dei lavori, ma tale delega deve avvenire formalmente e nei confronti di una persona idonea.

In conclusione, se hai bisogno di coordinamento per la sicurezza del tuo cantiere e desideri un preventivo senza impegno manda una email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamaci al  3345841380

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