RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 2020 BONUS 110% e 50% COME FUNZIONA LA DETRAZIONE PER I LAVORI EDILI E REQUISITI-ELENCO SPESE AMMESSE COSTO PRATICA

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Il governo per sostenere la ripresa economica dopo l’emergenza coronavirus ha approvato il nuovo decreto Rilancio 2020 pubblicato sulla G.U ( D.L. 19 maggio 2020 n. 34)

In particolare nel decreto Rilancio 2020 è previsto:

  • l’aumento delle percentuali delle detrazioni, sisma bonus e eco bonus al 110%

  • Possibilità di usufruire immediatamente dello sconto fiscale con lo sconto in fattura e lo sconto del credito 


BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE AL 110% QUANDO SI APPLICA 

La percentuale al 110% è applicabile solo a tutti gli interventi oggi incentivati con l’eco bonus e sisma bonus, vi è però una considerazione e cioè che gli interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei lavori elencati in seguito.

Per esempio il bonus infissi al 110% è fruibile solo se agganciato a interventi ad alta efficienza energetica.

Se con il cappotto termico si raggiungono i requisiti previsti dalla norma la contestuale sostituzione degli infissi sconta un bonus del 110% della spesa complessiva.

Inoltre per accedere al 110% gli interventi di efficientamento energetico devono assicurare , oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio.

Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, condizione che andrà dimostrata mediante l’attentato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Danno diritto al super bonus al 110% i seguenti interventi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, entro un limite di 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ( il cappotto degli edifici)

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore , ibridi o geotermici con abbinamento eventuale a sistemi fotovoltaico (limite di spesa a 30 mila )

  • La detrazione al 110% spetta anche per le spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sempre che sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. Il sisma bonus è ammesso non solo nelle zone sismiche 1 e 2 ma anche nella zona 3 

  • La detrazione o sconto al 110% spetta anche per gli impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, se l’installazione dei pannelli avviene insieme agli interventi elencati sopra ed è subordinata alla cessione a favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.

    DA QUANDO SI POSSONO INIZIARE I LAVORI 
  • Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i contribuenti potranno accedere al super bonus del 110%, previsto dal decreto Rilancio, per interventi di efficientamento energetico, adeguamento sismico, installazione di fotovoltaico e di colonnine di ricarica.
    Le imprese non potranno sfruttare l’incremento della percentuale al 110%, l’incremento della detrazione è rivolto a condomini, persone fisiche, istituti autonomi per le case popolari e cooperative di abitazione. Gli interventi di efficientamento energetico non saranno applicabili agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
    Quest’ultima condizione potrebbe essere soggetta a revisione in sede di conversione in legge del decreto Rilancio, aprendo anche alle altre abitazioni, con un massimo di due unità per beneficiario ed escludendo le case di lusso.
    Efficientamento energetico, adeguamento antisismico, impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica elettri-ca potranno beneficiare della maxi detrazione del 110%.
    L’articolo 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) rivoluziona il sistema degli incentivi alla valorizzazione del patrimonio edilizio, ma l’incremento dell’agevolazione non andrà a beneficio delle imprese, nemmeno per quegli strumenti che sarebbero normalmente accessibili anche su immobili adibiti ad attività imprenditoriale.
    Infatti, per chi saprà sfruttarlo, il superbonus al 110% previsto dal decreto Rilancio per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 ° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento energetico, rappresenta un’opportunità straordinaria. Il maggior beneficio non riguarderà solo gli interventi di edilizia “pesante” ma anche gli interventi accessori. Attenzione, però, a non confondere l’effetto “traino” con l’accessorietà dell’intervento. Il risultato finale, vale a dire l’applicazione della detrazione rinforzata, è lo stesso, ma i presupposti non coincidono. Anzi, gli interventi accessori (ad esempio, il rifacimento della facciata dopo la realizzazione del cappotto termico) potrebbero ottenere vantaggi ancora maggiori.
    L’ecobonus rinforzato al 110% rappresenta un’opportunità straordinaria per chi saprà sfruttarlo.
    Il maggior beneficio non riguarderà solo gli interventi di edilizia “pesante” previsti dall’art. 119, comma 1, let-tere a), b), e c) del decreto Rilancio, ma, come sopra riferito, anche gli interventi accessori che, per tale ragione, potranno determinare anch’essi il diritto a fruire della maggiore detrazione del 110%.
    Si deve però fare attenzione a non confondere l’effetto “traino” rispetto all’accessorietà dell’intervento. Il risultato ultimo, cioè l’applicazione della maxi-detrazione del 110%, è lo stesso, ma i presupposti non sono coincidenti e gli interventi accessori potrebbero ottenere ancor più vantaggi.
    L’effetto “traino” è previsto dall’art. 119, comma 2 del decreto Rilancio, il quale così dispone:
    “L’aliquota prevista al comma 1, alinea si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013 […], nei limiti di spesa previsti per ciascun inter-vento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei interventi di cui al comma 1”.

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